Codice della Strada – Proroga validità documenti di guida

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Codice della Strada – Proroga validità documenti di guida – Circolare MIT n. 22916 del 27.8.2020.

Con la circolare MIT n. 22916 del 27.8.2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha illustrato il nuovo quadro delle proroghe relative alle attestazioni e alle documentazioni necessarie alla guida tenuto conto delle normative che si sono susseguite durante l’emergenza sanitaria in atto.

In particolare:

– Legge n.77/2020 (di conversione del cd DL Rilancio) che ha prorogato al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento con scadenza successiva al 31 gennaio, tra cui la patente di guida (in precedenza l’art. 104 c.1 del DL Cura Italia aveva previsto la proroga al 31 agosto);

– Decreto Legge n.83/2020 che ha prorogato al 15 ottobre 2020 (in precedenza 31 luglio) l’emergenza sanitaria;

– Decisione della Commissione UE n. 1219/2020 (pubblicata su GUCE L277 del 26.8.2020) con cui l’Italia è stata autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la validità delle CQC.

Patenti – A livello nazionale  le patenti con data di scadenza tra il 31 gennaio e il 31 maggio 2020 e tra l’1 settembre e il 31 dicembre 2020 restano valide fino al 31 dicembre 2020, mentre le patenti con data di scadenza tra l’1 giugno e il 31 agosto 2020 restano valide per i sette mesi successivi alla data di scadenza; a livello comunitario, le patenti che scadono tra l’1 febbraio e il 31 agosto 2020 restano valide per i sette mesi successivi alla data di scadenza.

CQC – Le CQC rilasciate in Italia con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 29 marzo 2020 restano valide fino al 29 ottobre 2020 mentre le CQC con scadenza compresa tra il 30 marzo e il 31 dicembre 2020 restano valide fino a 7 mesi a decorrere dall’effettiva scadenza della Carta; fuori dall’Italia vale la sola proroga di 7 mesi a decorrere dall’effettiva scadenza della Carta (e ad esclusione delle Carte con data di scadenza del 31 gennaio che non godono di alcuna proroga).

Certificati ADR – La validità dei certificati di formazione professionale per trasporto ADR in scadenza tra l’1 marzo e l’1 novembre 2020 è prorogata sia in ambito nazionale che internazionale fino al 30 novembre 2020; le medesima proroga si applica anche agli attestati di formazione dei consulenti trasporto di merci pericolose.